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| DOMANDA
QUESITO N. 3 Un operatore economico ha formulato il seguente quesito: In riferimento alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Pertanto l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 sarà richiesto esclusivamente al soggetto aggiudicatario. A tal fine si chiede l'esenzione della marca da bollo dalla domanda di partecipazione.
RISPOSTA
È richiesto il pagamento dell’imposta di bollo per la sola domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e non per l’offerta economica. IL DIRIGENTE dott. Stefano Pozzer |
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| DOMANDA
QUESITO N. 2 Un operatore economico ha formulato i seguenti quesiti: a. al punto D.1. pagina 37 di 48 c'è scritto Possesso della certificazione SA8000 o equivalente. Fra le certificazioni o quale combinazioni fra le certificazioni: ISO 9001 ISO 14001 ISO45001 garantisce l'equivalenza alla SA8000? In caso di raggruppamento tutti i membri devono avere essere in possesso della certificazione o solo uno di loro o i punti vengono dati percentualmente in relazione alla percentuale in raggruppamento? b. Certificazione Family Audit, vi sono certificazioni equivalenti ISO 9001 ISO 14001 ISO45001?
RISPOSTA
Come riscontrato dal Rup del Comune di San Donà di Piave, si risponde nei seguenti termini: a. si rinvia a quanto riportato dal CAM GGP per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017), in merito ai Diritti umani e condizioni di lavoro, secondo il quale “l’offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 -quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale”. Il concorrente, pertanto, in assenza della certificazione richiesta o equivalente, dovrà produrre apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara di aver dato seguito a quanto indicato nella suddetta Linea Guida, specificando le misure in concreto adottate in riferimento ai requisiti che costituiscono oggetto della certificazione SA 8000. Per quanto riguarda il possesso della predetta certificazione nell’ipotesi di raggruppamento, si rinvia al paragrafo 18.1.1 CRITERI MOTIVAZIONALI del Disciplinare di gara. b. In merito alla Certificazione Family Audit, non ci sono certificazioni equivalenti ISO9001/ISO14001/ISO45001. IL DIRIGENTE dott. Stefano Pozzer |
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| DOMANDA
QUESITO N. 1 Un operatore economico ha formulato il seguente quesito: a) il progettista impianti elettrici ed il progettista impianti meccanici possono essere dei periti? b) l'esperto di acustica all'interno del gruppo di lavoro può essere un subappalto, subappalto per consulenza specialistica? c) in termini di offerta tecnica punto A.1. viene richiesto un servizio per le categorie opere E.13 ed E.20, al punto A.2. viene chiesto un servizio categoria opere S.03; è possibile presentare servizi per la categorie opere E.10 che ha lo stesso grado di complessità di E.13 ed E.20, e in S.06 che ha gradi di complessità maggiore rispetto alla S.03?
RISPOSTA
RISPOSTA Si riporta riscontro del RUP del Comune di San Donà di Piave: a) come riportato al punto 7.1 - "requisiti di idoneità" - del disciplinare di gara viene richiesta "Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria o equipollente che consente l'iscrizione ai relativi albi professionali, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri, con abilitazione all' esercizio della professione ed iscrizione nel relativo ordine professionale" Per quanto concerne il "Perito" è titolo che consente "l'iscrizione ai relativi albi professionali, o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri, con abilitazione all' esercizio della professione ed iscrizione nel relativo ordine professionale" e per la complessità dell'opera è parimenti ammissibile per l'esecuzione della progettazione in esame. Ciò detto è possibile l'utilizzo di periti per la progettazione di impianti elettrici ed impianti meccanici. b) come riportato all'art. 9 - "Subappalto" - del disciplinare di gara "L’Aggiudicatario può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Il subappaltatore è responsabile in solido con l’Aggiudicatario per le prestazioni a lui affidate" Ciò detto è possibile il subappalto per consulenza specialistica. c) ai sensi delle "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - V. Classi, categorie e tariffe professionali", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ciò detto è possibile presentare servizi per la categoria E.10 in sostituzione di quelli dell'E.13 ed E.20; e per la categoria S.06 in sostituzione di quelli dell'S.03. |
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| ESITO DI GARA . |
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| DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE . |
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| VERBALI DI GARA . |
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| DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CV COMMISSARI . |
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