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| DOMANDA CHIARIMENTO NR 5: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade di competenza della città metropolitana di Venezia - CIG A03C819714 - Cortese richiesta di chiarimenti Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, per porre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante, il breve quesito di seguito riportato in ordine a quanto previsto dagli artt. 17 e 18.3 del Disciplinare di gara. Precisamente, ai fini dell’Offerta Economica, si chiede di poter confermare che il ribasso offerto in sede di gara valga con esclusivo riferimento agli interventi di recupero di carcasse animali, come scritto nell’art. 17 del Disciplinare di gara. Ciò in quanto, a mente del successivo art. 18 potrebbero intendersi oggetto del ribasso anche i prezzi relativi al ripristino delle barriere stradali di cui al servizio di riparazione e ripristino delle pertinenze danneggiate senza individuazione del veicolo responsabile. Il modello elenco prezzi allegato ai documenti di gara (cfr. all. 1), comprende infatti tutte e due le prestazioni, ma tali interventi hanno evidentemente diversa natura e differenti costi di esecuzione. In tal senso, l’offerta di un ribasso unico per entrambe le tipologie di intervento, non risulterebbe, in effetti, plausibile, dovendosi con ciò dare prevalenza al disposto testuale dell’art. 17. L’esigenza è naturalmente quella di scongiurare sin d’ora qualsivoglia equivoco e impostare correttamente il PEF.
RISPOSTA RISPOSTA n. 5 Si conferma quanto stabilito dall’art. 18.03 del Disciplinare di gara secondo cui il punteggio massimo di 5 punti all’offerta economica che presenterà il maggior ribasso sull’elenco prezzi unitari al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA. A tal proposito si rappresenta che le prestazioni di cui all’elenco prezzi unitari posto a base di gara, onerose per il Concedente sono quelle stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 1 punto 6.1 e punto 6.2 come di seguito definite: Recupero di carcasse di animali, trasporto e smaltimento di spoglie animali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009; Servizio di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate (segnaletica, dispositivi di ritenuta, pavimentazioni, recinzioni, ecc.), lungo la rete viaria di competenza della Città metropolitana di Venezia senza individuazione del soggetto responsabile.
Il Responsabile del procedimento Ing. Nicola Torricella
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RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4 In rapporto a quanto richiesto al articolo 24 del disciplinare di gara AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO in cui si precisa che: il Rup verificherà l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9; Il punto 9 richiamato specifica che: L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Il punto 3 riporta come contratto applicativo quello del settore Edile. Si chiede quindi di confermare che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto è il contratto Edile o analogo contratto equivalente avente l’equivalenza delle tutele economiche e normative come da Art. 11 Codice degli appalti. Principio di applicazione dei CCNL – commi 3, 4, 5
RISPOSTA
RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4 Si conferma che il contratto collettivo applicabile al personale impiegato è quello del Settore Edile attualmente in essere. Si rammenta che, come stabilito dal disciplinare di gara, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopraindicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. |
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RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3 Come indicato nel CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO a pagina 10, nel servizio di ripristino della piattaforma stradale, le prestazioni incluse nell'"interventi standard" richiedono il ripristino adeguato e conforme alle normative tecniche di settore degli elementi stradali danneggiati a seguito di incidenti, mediante riparazione, sostituzione o reinstallazione, con la conseguente trasmissione delle certificazioni necessarie alla Provincia, quando richiesta e in conformità all'eventuale ordinanza di regolamentazione della circolazione rilasciata dalla Provincia, su richiesta del concessionario. Tuttavia, nel documento relativo al piano economico finanziario al punto 3, "Elementi per la costruzione del piano economico finanziario", non si forniscono dettagli riguardo a questa attività. Questo aspetto è fondamentale per la definizione e la sostenibilità del piano economico finanziario. In particolare, il documento afferma che nel triennio sono stati risarciti danni al patrimonio in 2013 interventi. Si presume che questo sia il dato totale e non una media, come indicato in riferimento ai dati Istat relativi al territorio nei periodi considerati. Di questi: 8 interventi rilevanti hanno comportato operazioni di bonifica e raccolta di materiali trasportati. 10 interventi hanno riguardato sversamenti considerevoli sulla carreggiata. La domanda è quindi quanti degli altri 1995 interventi risarciti tra gli "interventi standard" hanno richiesto la riparazione, la sostituzione o la reinstallazione degli elementi stradali danneggiati? Inoltre, se consideriamo un ricavo medio di € 600,00 per ciascun intervento di pulizia dell'area di intervento (senza considerare gli 8 interventi rilevanti e i 10 interventi per grandi sversamenti), otteniamo un totale di € 1.197.000 nei tre anni di concessione. Se stimiamo che il 30% degli "interventi standard" richieda il ripristino delle infrastrutture stradali, il valore di questa quota di ripristino sarebbe di € 897.000,00 nei tre anni di concessione, considerando un costo medio di € 1.500,00 per il ripristino infrastrutturale (elementi della strada) basato su un campione di 25.000 interventi. In altre parole, il valore stimato dell'appalto nel triennio di € 260.000,00, se suddiviso per i 2013 interventi, indicherebbe un valore medio di intervento di € 129,00, il che sembra irrealistico alla luce delle attività di ripristino infrastrutturale previste. Si richiede quindi: Chiarimenti sul numero e sul valore dei risarcimenti ricevuti dal concessionario uscente del servizio post-incidente e dalla Città metropolitana per i danni al patrimonio stradale nel triennio 2021-2022-2023 conseguenti a incidenti stradali, non solo in termini di fatture emesse ma anche in termini di richieste risarcitorie, considerando che molte potrebbero essere ancora in via di definizione. Informazioni sul numero di interventi e una stima del valore delle attività di ripristino infrastrutturale, tenendo conto della possibilità di un obbligo di certificazione SOA se tale soglia supera i limiti degli affidamenti senza necessità di una certificazione SOA. Conferma o revisione dell'importo di base dell'appalto in relazione alle considerazioni espresse.
RISPOSTA
RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3 Trattasi di un errore materiale di trascrizione del punto «3 - Elementi per la costruzione del piano finanziario» dell’elaborato «Relazione ed indicazioni per la redazione del PEF». Il numero corretto di interventi complessivi eseguiti dall’attuale concessionario è di 213 (e non di 2013). Si conferma l’importo posto a base di gara. |
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RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2 Si chiede di specificare se l’indicazione nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 15 denominato “Stipula del contratto” l’indicazione secondo cui: “La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicataria della documentazione a comprova dell’allestimento delle sedi territoriali dichiarate in sede di offerta sin dalla data di presentazione della stessa. Nello specifico: 1. in caso di sedi relative a imprese contrattualmente collegate dovranno essere forniti i seguenti documenti: • i contratti, in originale o in copia conforme, stipulati fra il concorrente aggiudicatario e le imprese incaricate della materiale esecuzione degli interventi dai quali risulti l'oggetto, la durata, gli obblighi reciproci connessi al servizio in concessione, l'inserimento stabile e coordinato dell'impresa/società nella struttura organizzativa del Concessionario, cui spetta la gestione organizzativa, il controllo, il coordinamento, la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti. Si specifica che tali contratti dovranno avere una data di stipula – documentata – non posteriore alla data di presentazione dell’Offerta; • iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente con Codice Ateco 81.29.91 (anch’essa non posteriore alla data di presentazione dell’Offerta); • copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell’esecuzione del servizio, così come dichiarati all’interno del progetto tecnico. Tali mezzi dovranno risultare intestati alle imprese operative contrattualmente collegate che li hanno in utilizzo e iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di queste ultime. 2. in caso di sedi territoriali gestite in proprio dal concorrente aggiudicatario: • l’iscrizione in camera di commercio attestante l’avvenuta apertura di unità locali presso gli indirizzi indicati in sede di gara (protocollo non posteriore alla data di presentazione dell’Offerta);” sia un refuso o un requisito NON obbligatorio ai fini della stipula del contratto in caso di aggiudicazione oppure se la mancanza di tale requisito comporti la decadenza dell’eventuale aggiudicazione. Tale chiarimento si ritiene indispensabile in quanto l’art. 15 sopra indicato si pone in netto contrasto con l’art. 6 dello stesso Capitolato ove invece viene previsto che “L’operatore economico dovrà disporre di una centrale operativa……….omissis…… ovvero di impegnarsi a costituirla, prima della sottoscrizione del contratto. Vista la conformità del territorio della Città metropolitana di Venezia, il concessionario dovrà disporre sul territorio della stessa o limitrofi di almeno due centri logistici operativi, ………omissis……… I centri logistici operativi dovranno essere dislocati in modo funzionale, in riferimento alla rete stradale della Città metropolitana di Venezia, per intervenire uno nell’area nord “Sile-Tagliamento” e uno per l’area sud “Adige-Sile” onde garantire i tempi di intervento stabiliti dal presente capitolato (art. 11 “Tempi di intervento”), ovvero di impegnarsi a costituirli, prima della sottoscrizione del contratto”. Pertanto da un lato l’art. 15 prevede in tutte le ipotesi di allestimento delle sedi territoriali (di cui ai punti 1 e 2 sopra indicati) una documentazione avente data antecedente la presentazione dell’offerta. Al contrario secondo l’art. 6 sopra citato, ed in armonia con i principi di massima partecipazione e par condicio alle gare pubbliche, il partecipante ha la possibilità di potersi impegnare a presentare i relativi contratti di disponibilità e costituzione dei c.d. Centri Logistici operativi (quindi le sedi operative) con data successiva alla presentazione dell’offerta in gara ma prima della sottoscrizione del contratto. Le due disposizioni contenute nel Capitolato pertanto sono in contrasto, si chiede chiarimenti sul punto. Inoltre, sempre con riferimento all’art. 15, punto 1, si richiede di precisare se l’iscrizione alla Camera di Commercio con Codice Ateco 81.29.91 “Pulizia e lavaggio di aree pubbliche rimozione di neve e ghiaccio” richiesto alla sottoscrizione del contratto ma posseduto in data antecedente alla presentazione, sia sostituibile con iscrizioni per attività equivalenti. In particolare, il codice ATECO e le categorie ad oggi in vigore, oltre ad essere utilizzati a fini statistici, fiscali e contributivi, classificano le attività principali svolte dall’impresa e per loro stessa natura contengono semplificazioni e accorpamenti. Ad esempio, per la manutenzione strade viene definito sul sito dell’Istat con codice ATECO 42.11.00, discorso analogo è per il codice 39.00.09 “Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” in cui fra le attività ricomprese si trova altre attività specializzate di controllo dell'inquinamento (oggetto anche della presente concessione).
RISPOSTA
RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2 L’indicazione riportata all'art. 6 del Capitolato speciale d’appalto rubricato "Modalità di attivazione degli interventi" è frutto di un errore non attinente all'oggetto dell'articolo. Viceversa l’art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto rubricato "Stipula del contratto", di cui si conferma il contenuto, definisce i requisiti di esecuzione che devono essere posseduti al momento della stipula del contratto. L’iscrizione alla Camera di Commercio con Codice Ateco può avvenire anche per altre attività analoghe alla concessione. |
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| DOMANDA RICHIESTA CHIARIMENTO NR 1: Si chiede di precisare se l’indicazione nel disciplinare di gara tra i requisiti di idoneità professionale all’art. 6, punto 1.a) denominato “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” in una qualsiasi classe (A, B, C, D, E, F)” , sia un refuso o un requisito NON obbligatorio ai fini della partecipazione della presente gara oppure se la mancanza di tale requisito comporti l’esclusione dalla gara in caso di partecipazione. Tale chiarimento si ritiene indispensabile in quanto la categoria Cat. 1 si riferisce a rifiuti urbani e non a rifiuti da manutenzione stradale (oggetto della presente concessione). Ed inoltre, nell'ambito della categoria 1 sopra citata è previsto l’obbligo dell’iscrizione dei veicoli “conto terzi”, che esula dall'iscrizione dei veicoli con immatricolazione ad “uso proprio” (così come invece previsto per tutte le altre categorie previste nel bando) pertanto tale categoria non risulta utilizzabile nell’ambito della gestione dei rifiuti derivanti da incidente stradale, ex art 230 del Codice dell’ambiente D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiesti invece per i servizi di cui alla concessione.
RISPOSTA
RISPOSTA A CHIARIMENTO N. 1 Il requisito di idoneità professionale all’art. 6, punto 1.a) del disciplinare di gara denominato “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” in una qualsiasi classe (A, B, C, D, E, F)”, è un requisito obbligatorio ai fini della partecipazione della presente gara. Le prestazioni che possono riferirsi alla Cat. 1 rientrano in quelle definite all’art. 1 punto 6.2 del Capitolato Speciale d’Appalto relativi agli «interventi di riparazione e ripristino delle pertinenze stradali danneggiate senza individuazione del veicolo responsabile» e rientrano nelle attività onerose per il Concedente sulla base dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara |
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| DETERMINA DI NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE E CURRICULA COMMISSARI
Si pubblica la Determina n. 605/2024, prot. 13936 del 29.02.2029 di nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice. Si pubblicano altresì i curricula dei commissari. |
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| AVVISO AGLI OO.PP. – RIFERIMENTO RICHIESTA PASSOE IN PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA Con l'entrata in vigore del nuovo codice appalti dal 01/01/2024 non e' più richiesto il passoe. Pertanto, poiché all’interno della piattaforma telematica tra i documenti obbligatori tale campo risulta obbligatorio, si suggerisce di ovviare alla suddetta richiesta caricando un semplice foglio bianco. Questo permetterà all’operatore economico di proseguire negli step successivi di gara. Cordialmente CMVE
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| AVVISO AGLI OO.EE. - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC Si avvisano gli operatori economici che, qualora si riscontrasse problemi nella ordinarie modalità di pagamento del contributo ANAC attraverso la generazione di un avviso di pagamento PagoPA, il pagamento può avvenire nelle modalità indicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato "Avviso agli operatori economici per il pagamento degli importi a favore dell’Autorità", consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/avviso-agli-operatori-economici-per-il-pagamento-degli-importi-a-favore-dell-autorit%C3%A0 Cordialmente CMVE
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