DOMANDA
Un operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento: 1. In riferimento all’Art 2 del CSA, nella tabella delle prestazioni oggetto di appalto: Al punto A.1 si chiede di specificare cosa s’intende per “postazioni di lavoro portatili”. Al punto A.3 si chiede di esplicitare la formula di calcolo delle ore totali dell’educatore professionale socio-sanitario, date le 8 ore al mese per ciascun beneficiario per i 17 mesi di progetto (=544 anziché 528 indicate). Al punto A.4 si chiede di specificare quali tipi di disabilità (fisica, psichica, sensoriale) e livello di gravità (lieve, medio) presenterà l’utenza beneficiaria del progetto. Al punto B.4 si chiede di specificare cosa s’intende per “Attivazione sostegni domiciliari a distanza”. Al punto B.5 si chiede se la dicitura “tre ore mediamente al giorno” intende che l’Educatore e l’Operatore Socio Sanitario saranno impiegati 7 giorni su 7 (comprensivi, quindi, di prefestivi e festivi). In caso di risposta affermativa, si chiede chiarimento in merito al punto 4 dell’Art. 7 che prevede la possibilità di assumere un massimo di sole due persone, in quanto, a tutela del lavoratore e a garanzia della copertura degli interventi in servizio, emerge la necessità di assumere un numero maggiore di operatori. Al punto B.5 si chiede se sia un refuso il totale delle ore dell’Operatore Socio Sanitario, che dovrebbe coincidere con quelle dell’Educatore, vista la medesima richiesta di almeno 3 ore al giorno. 2. Si segnala che l’art. 47 del nuovo CCNL “LIVELLI: INQUADRAMENTO DEL PERSONALE”, prevede quanto segue: Operatore Socio Sanitario, livello C2 e Educatore con titolo, livello D2. Si chiede pertanto chiarimento in merito a quanto indicato nella tabella alla SEZIONE II° QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI. 3. Si richiedono le planimetrie dei due appartamenti ed un elenco della dotazione di arredi, se presenti. 4. Si chiede se, nell’offerta tecnica, è possibile inserire allegati, in particolare relativamente al punto A.3 (ad es. schede tecniche arredi e strumenti domotica, progettazione in pianta degli arredi/strumenti di domotica). 5. In relazione all'Offerta Tecnica, in particolare ai criteri tabellari B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, in caso di partecipazione alla procedura in Raggruppamento Temporaneo d'impresa, si chiede se i requisiti richiesti possano essere posseduti dal RTI nel suo complesso o da ogni operatore del RTI.
RISPOSTA
Come riscontrato dal RUP del Comune di Cavallino-Treporti, si forniscono le seguenti risposte: Punto 1 A1. Le postazioni di lavoro portatili sono delle postazioni che includono un PC Portatile, dotato di mouse, cuffie, microfono, telecamera e altra strumentazione necessaria per fare le video conferenze. A3. Le ore minime richieste sono quelle specificate nella sezione II° della parte II° del capitolato “QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI”. In ogni caso l’indicazione di n. 528 è quella da tenere come riferimento per il minimo di ore richiesto, mentre l’indicazione della media delle ore è indicativa ed è stata riportata con un numero intero, senza le virgole. A4. L’utenza beneficiaria del progetto ha una disabilità di livello lieve, tranne un caso (gravità media punteggio svamdi 3). La disabilità è di tipo psichica tranne in un caso in cui si aggiunge disabilità fisica, con autonomia negli spostamenti e nei trasferimenti, che non compromette la possibilità di attivare un progetto di autonomia nell’abitare. B4. Si premette che nel Capitolato si riporta “Attivazione sostegni domiciliari e a distanza e non “Attivazione e sostegni domiciliari a distanza”. Pertanto i sostegni domiciliari risultano essere chiaramente quelli attivati presso i due appartamenti con la materiale presenza dell’educatore e dell’ OSS, quelli a distanza sono quelli attivabili da remoto (ad esempio telesoccorso). B.5. Nel capitolato non è richiesto che l’impiego degli operatori sia obbligatoriamente di 7 giorni su 7. Nell’ offerta tecnica l’appaltatore dovrà dettagliare come intende organizzare il servizio tenendo conto di quanto previsto in generale dal capitolato all’art. 2 lettera B (…L’azione di accompagnamento all’autonomia prevede una progressiva diminuzione della presenza educativa in modo da promuovere una gestione autonoma della casa, pur garantendo i sostegni necessari, anche da remoto … Il sostegno orario dovrà essere più intenso all’inizio delle attività e meno intenso verso la fine di ciascuna progettualità). La media di ore al giorno (3 ore), sia per l’Educatore che per l’Operatore socio sanitario, è indicativa, come illustrato nel punto A3 in quanto si deve far riferimento al totale delle ore specificamente previste per ogni figura professionale, ovvero 1500 ore per l’educatore professionale e 1620 per l’operatore socio sanitario. L’art. 7 punto 4 non preclude la possibilità per l’appaltatore, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, di impiegare e turnare più di due persone, sia nello svolgimento del ruolo di educatore professionale socio sanitario che nel ruolo di OSS. Tale disposizione non ha lo scopo di limitare la predetta autonomia organizzativa ma di motivare la deroga alla clausola prescritta dall’art. 47 comma 3 del DL 77/2021, in quanto il progetto prevede l’impiego di due figure professionali per un numero di ore limitato che consente di assumere solo personale a tempo determinato e part-time o di utilizzare personale a tempo indeterminato già in servizio presso l’appaltatore. Si riporta un prospetto analitico delle ore complessivamente previste come ulteriore chiarimento dei punti A3, B5: Qualifica | Totale ore | Coordinatore | 204 | Educatore Azione A3 | 528 | Educatore Azione B5 | 1500 | Totale Educatore (prospetto quantificazione dei costi dei Servizi) | 2028 | Operatore Socio Sanitario | 1620 | le ore del personale potranno essere modificate in sede di rimodulazione del piano finanziario, nell’ambito della proposta di cui al criterio di valutazione A1. 2. L’inquadramento C2 è riservato all’Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie. Il servizio oggetto di appalto non è una unità di offerta, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n. 22 del 2002 e neppure un servizio istituzionale di assistenza domiciliare e, pertanto, l’inquadramento nella Categoria C1 è corretto. Nulla, comunque, vieta all’appaltatore, di avvalersi di OSS inquadrati nella categoria C2, rimodulando, se necessario, il Piano economico finanziario. Il Livello D2 invece, per gli educatori con titolo, è corretto. Nel capitolato l’indicazione D1 deve essere considerata un refuso. In ogni caso restano fermi i costi medi orari specificati nella parte II° sezione II° del capitolato “Quantificazione del costo dei servizi” per ciascuna qualifica professionale, che, nel caso concreto, possono essere anche diversi in relazione alla circostanza, ad esempio, che l’appaltatore si avvalga di personale a tempo determinato o di personale a tempo indeterminato in quanto, in questo ultimo caso, non va conteggiato l’Irap deducibile ai sensi di quanto previsto dalla legge 190/2024. 3. Viene allegata un'unica planimetria nella quale sono evidenziati i due alloggi. La dotazione degli arredi è la seguente: - Via Aquileia 12 int. 3 - Mobile Cucina completa di elettrodomestici, divano; - Via Aquileia 12 int. 5 - Mobile Cucina completa di elettrodomestici, armadio a muro su disimpegno, camera da letto matrimoniale; 4. No. Nell’ offerta tecnica non è possibile inserire altri allegati oltre a quelli specificamente previsti nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara. Per il criterio A3 si dovrà redigere esclusivamente una relazione di due facciate come previsto nel disciplinare di gara. 5. Per i criteri tabellari B5 e B6 la certificazione richiesta deve essere posseduta dal RTI nel suo complesso. Per i criteri tabellari B7, B8, B9, B10 E B11 il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l’RTI. |