| DOMANDA
QUESITO 1 Un operatore economico ha formulato la seguente richiesta di chiarimento: Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, considerato quanto indicato nell'oggetto dell'avviso della procedura, “Presa in carico dei dispositivi di rilievo della velocità da remoto e relativi software delle apparecchiature per la trasmissione dei dati e dell’hardware del centro di controllo del soggetto accertatore, che quelli situati nella sede della città metropolitana di Venezia, per la gestione dei dati trasmessi nonché degli impianti fotovoltaici a servizio dei dispositivi TCS-Traffic Control System prodotti dalla società Traffic Tecnology S.p.a. di Marostica (VI) con Traffic Control Detector che incorpora un radar, una fotocamera bianco nero per la lettura targhe, una fotocamera a colori per l’immagine di contesto, un illuminatore IR, un modulo GPS, un server per la comunicazione con un computer per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati” e “Sono esclusi dal servizio di manutenzione richiesto, esclusivamente la sostituzione di componenti il cui malfunzionamento è dovuto ad eventi naturali e/o atti vandalici", si chiede se sia possibile proporre senza alcun onere per l'Ente e a titolo di manutenzione evolutiva, in quanto escluse, la sostituzione di componenti il cui malfunzionamento è dovuto ad eventi naturali e/o atti vandalici ancorché la sostituzione preventiva di parti, componenti o software purché siano garantite pari caratteristiche tecniche, prestazionali, dimensioni, peso ed ingombri, rispetto ai sistemi attualmente installati”. Nello specifico, al fine di evitare il lock-in tecnologico, trattandosi di un dispositivo avente pari dimensioni, peso e caratteristiche ancorchè prodotto dal medesimo produttore, si chiede se sia possibile all'occorrenza sostituire senza alcun costo per l'Ente, le attuali apparecchiature di rilevamento della velocità con altre, nuove ed approvate dal competente Ministero con Decreto Dirigenziale nr. 356 del 18/08/2021, con successiva estensione Decreto Dirigenziale nr. 154 del 17/04/2023, che si allega. Parallelamente metterà a disposizione l'applicativo relativo ai sistemi qualificato SaaS AGID, ora ACN, e installata su Cloud del Gruppo Maggioli accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale AgID come Cloud Service Provider (CSP) AGID, ora ACN, il tutto in linea con il “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021” con il paradigma del “cloud first” prima di qualsiasi altra tecnologia. Restando in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
RISPOSTA
Relativamente al primo quesito la risposta è negativa: deve essere mantenuta uniformità tecnologica anche a fini autorizzativi e degli adempimenti procedurali periodici, manutentivi ai fini sia della garanzia del controllo sia dal punto di vista dei possibili ricorsi alle sanzioni emesse; inoltre, l’esclusione disposta dall’Amministrazione è finalizzata a ridurre il rischio per l’operatore economico relativamente a costi imprevisti (in questo caso esclusi) che deve sostenere il gestore affidatario. Relativamente al secondo punto, tenuto conto delle stringenti regole vigenti anche a fini di tutela dell’utente, considerato che l’apparecchiatura è di recente fornitura, e valutati i principi comunitari anche in ordine alla Pag. 2 a 2 sostenibilità ambientale, non è ammessa la sostituzione con altri strumenti in quanto non oggetto di valutazione tecnico-operativa anche a fini comparativi in sede di istruttoria preventiva. L’apparecchiatura potrà essere sostituita alla fine della vita utile a termini di legge sulla scorta di nuova istruttoria tecnico-amministrativa. Resta fermo l’oggetto della presente indagine di mercato. |
|