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| DOMANDA
Un operatore economico ha
inviato la seguente richiesta di chiarimento:
“Si chiede se nel
conteggio dei 30 fogli elettronici resi disponibili per la predisposizione
della relazione tecnica, possano essere esclusi indice e copertina“
RISPOSTA
Il limite di 30 fogli elettronici
riguarda il testo della relazione. Come indicato nel disciplinare “Potrà essere
comunque inserita eventuale documentazione grafica o fotografica che il
concorrente intende allegare a sostegno delle descrizioni relative alla
strumentazione e alle attrezzature proposte”. In tal senso indice e copertina
non verranno conteggiate nel totale dei foglie elettronici costituenti la
relazione.
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| DOMANDA
Un operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimenti: 1. Nell’articolo 17- OFFERTA ECONOMICA del Disciplinare, si asserisce che l’offerta economica deve essere formulata compilando la “scheda economica con punteggi”. Si tratta di un documento accessibile solo al momento del caricamento dell’offerta o è un ulteriore documento non presente tra quelli rinvenibili sul portale? 2. Nell’allegato D si chiede se la diciture quinquennale sia nel totale manodopera sia nel totale complessivo, sia un refuso e che con quinquennale si intenda triennale?
RISPOSTA
1) Si conferma che la “Scheda economica con punteggi”
si attiva al momento della composizione dell’offerta nella piattaforma
telematica.
2) Si
conferma che la dicitura “Totale costo manodopera quinquennale” nella
tabella presente nell’Allegato D - Modello dettaglio costi della manodopera è
un refuso. La dicitura corretta è “Totale costo manodopera triennale” essendo
la durata dell’appalto prevista per 36 mesi.
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| DOMANDA
Un operatore economico ha
inviato la seguente richiesta di chiarimenti:
1)
In riferimento a quanto indicato all'art. 36 comma 2 del Capitolato Tecnico
"L'appaltatore dovrà ottemperare alle ulteriori disposizioni del citato
articolo 105 e, al momento della richiesta dell'autorizzazione al subappalto,
dovrà depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
(certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in
particolare, i quali dovranno essere mantenuti per tutta la durata del
Contratto", in ragione dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 105
del D.Lgs. 50/2006 così come modificato dalla L. 14/06/2019 n. 55 che indica
come in sede di gara sia sufficiente dichiarare l'intenzione di ricorrere al
subappalto precisando per quali servizi, si chiede conferma che la considerata
obbligatorietà sia da considerarsi un mero refuso. A tal proposito si chiede
altresì conferma che l'obbligatorietà di produrre in sede di offerta ogni
informazione/documentazione riferibile ai subappaltatori debba ritenersi come
non apposta;
2) Si chiede di conoscere la
ragione sociale dell'ultimo/attuale gestore.
RISPOSTA
1) Si conferma che in sede di gara è sufficiente
dichiarare l’intenzione di ricorrere al subappalto precisando quali parti del
servizio si intendono subappaltare..
Per quanto attiene al comma 2 del medesimo art. 36 del
Capitolato Tecnico, esso si riferisce alla fase dell’autorizzazione al
subappalto e non riguarda quanto viene richiesto in sede di gara.
2) L’attuale gestore è la società Esperia S.p.a.
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| DOMANDA
Un operatore economico ha inviato la seguente richiesta
di chiarimento:
“Con la presente si richiede se l'importo a
base di gara soggetto a ribasso pari a € 1.093.578,47 comprende anche i servizi di
pulizia aggiuntivi e erogati a richiesta ed i servizi di facchinaggio”.
RISPOSTA
Come si evince dal Capitolato Tecnico,
art. 2, c. 3, lettere B), C) e D), si conferma che l’importo posto a base di
gara soggetto a ribasso comprende anche i citati servizi aggiuntivi e il
servizio di facchinaggio.
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| DOMANDA
Un operatore economico ha inviato la seguente richiesta
di chiarimento:
“Con la presente si chiede un chiarimento sul
sub criterio C 3 (pagina 32 del disciplinare). Il sub criterio fa riferimento
al Regolamento delegato UE n. 665/2013 che è stato abrogato
(sentenza Dyson - causa T-544/13 RENV del 08.11.2018).
RISPOSTA
Preso atto in effetti, che il Tribunale dell’Unione Europea ha
annullato il predetto regolamento nella sua interezza (Causa T-554/13 RENV) con
efficacia dal 18 gennaio 2019, per cui i fabbricatori/importatori non possono
più immettere sul mercato dell’Unione Europea aspiratori accompagnati dalle
etichette di efficacia richieste al menzionato sub criterio di valutazione C3,
il RUP del procedimento in questione ha rilevato la necessità di sostituire il predetto sub criterio tabellare C3 , di
valenza nel complesso di punti 1,5 su 70/100, con altro sub criterio tabellare che premi la
progettazione ecocompatibile di tale strumento di pulizia. Di conseguenza
quanto testé precisato è stato formalizzato con determina dirigenziale n. 3214
del 04.11.2019 e pertanto il nuovo sub criterio C.3, sostitutivo del
precedente, è:
C.3
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Efficienza delle apparecchiature utilizzate
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Impegno ad utilizzare esclusivamente aspirapolveri
conformi alla disciplina del Regolamento delegato UE n. 665/2013
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1,5
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Come precisato nel citato provvedimento, della predetta rettifica viene dato apposito avviso
nella piattaforma telematica.
Tutto il resto rimane invariato.
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| DOMANDA
Un operatore economico ha inviato le seguenti richieste
di chiarimento:
1) “Relativamente al possesso dei
requisiti di cui al punto 7.3 a), si chiede, in caso di partecipazione in RTI,
in che misura debbano gli stessi essere posseduti dalla società mandataria e
dalla società mandante”.
2) “Relativamente al possesso del
requisito di cui al punto 7.3 a), si chiede se per "servizi analoghi"
debbano intendersi esclusivamente i servizi di pulizia su immobili, o anche, ad
esempio, i servizi di pulizia su rotabili ferroviari”.
RISPOSTA
1) La mandataria
deve possedere il requisito di cui al punto 7.3. a) in misura maggioritaria.
Con il termine “maggioritaria” si intende che la mandataria deve aver eseguito
i servizi richiesti per un importo complessivo comunque superiore a quello di
ogni singola mandante.
2)
In merito al requisito di cui al punto 7.3. a), è opportuno premettere che la
funzione dei requisiti prescritti dal bando per la partecipazione è quello di
filtrare l’ingresso alla gara dei soli concorrenti forniti di una
professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento in
questione. Già con l’iscrizione camerale deve risultare che l’attività
prevalente dell’operatore è congruente o corrispondente all’oggetto del
contratto d’appalto (pulizia e sanificazione immobili: v. “Premesse”e punto 3 “Oggetto dell’appalto” del
disciplinare di gara), non rilevando quanto riportato nell’oggetto sociale che
esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi (Cons. St., sez VI 15
maggio 2015 n. 2486). Naturale conseguenza di quanto testé precisato,il
requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al punto 7.3 del
disciplinare deve riguardare attività direttamente riferibili al servizio da svolgere vale a dire servizi di
pulizia-sanificazione di immobili.
La risposta pertanto
al quesito posto non può che essere negativa.
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| DOMANDA
Un operatore economico ha
inviato la seguente richiesta di chiarimento:
“in caso di
partecipazione come consorzio stabile che designa una propria consorziata, si
richiede se i requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara, si
possono intendere soddisfatti nel caso in cui i suddetti requisiti siano in
possesso del consorzio stesso, ovvero è ammesso l’avvalimento infragruppo”.
RISPOSTA
L’articolo
47, comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., primo periodo prevede: «La
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di
gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della
verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli
consorziati», da intendersi quali quelli eventualmente designati
all’esecuzione.
Il consorzio
stabile è suscettibile di autonoma qualificazione. Quindi, se tale consorzio
non designa nessuna consorziata per l’esecuzione, non sussiste nessuna
«verifica» da operare in capo a nessuno dei «consorziati».
Solo se il consorzio stabile opera la designazione
di una o più consorziate, si applica il principio per cui i «singoli
consorziati» devono essere in possesso «dei requisiti richiesti nel bando di
gara».
Pertanto con riferimento ai requisiti di cui
ai punti 7.2 e 7.3 previsti nel disciplinare il consorzio
stabile ha due diverse possibilità qualificatorie.
1) Una prima ipotesi è che egli possegga in
proprio, a suo nome, sia l’uno, sia l’altro requisito: in tal caso egli può non
designare nessuna consorziata e non c’è nulla quindi da verificare «in capo ai
singoli consorziati»..
Nella stessa ipotesi il consorzio stabile
potrebbe operare una scelta aziendale di far comunque ricorso a una o più
consorziate. In tal caso il 100% dei requisiti deve essere posseduto o dalla
sola consorziata designata o dalle due o più consorziate designate (con il
principio che tutte debbano possedere un minimo di tutto). In sostanza si
richiede che la qualificazione integrale sia posseduta da chi in effetti esegue
la prestazione (come per i consorzi ordinari).
2) Una seconda
ipotesi è che il consorzio stabile non abbia in proprio uno dei due requisiti
ovvero non ne abbia proprio nessuno. Egli deve necessariamente far qui
riferimento alla qualificazione economica e/o tecnica della/e consorziata/e
esecutrice/i, essendogli precluso di eseguire in proprio prestazioni per le
quali non è qualificato
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| Dichiarazione di efficacia determinazione di aggiudicazione Si pubblica dichiarazione di efficacia determinazione di aggiudicazione
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| Pubblicazione determinazione di aggiudicazione Si pubblica determinazione di aggiudicazione.
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| VERBALI DI GARA
SI PUBBLICANO: VERBALE N. 4 DEL 09.12.2019 VERBALE N. 5 DEL 16.12.2019 VERBALE N. 6 DEL 18.12.2019 |
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| CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA Si pubblica convocazione seduta pubblica. |
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| VERBALI N. 2 E N. 3 DEL 28 11 2019 SI PUBBLICANO I VERBALI N. 2 E N. 3 DEL 28 11 2019 |
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| VERBALE N. 1 DEL 20 11 2019 SI PUBBLICA IL VERBALE N. 1 DEL 20 11 2019 |
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| Provvedimento Ammessi Esclusi - Gara n. 7545998 - GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI VARIE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA. PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022. CIG: 8043564EFB. Spett.le concorrente, sulla pagina della gara in oggetto è disponibile il Provvedimento ammessi/esclusi. Cordiali saluti |
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Data emissione: |
28/11/2019
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| CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA Si pubblica avviso di convocazione seduta pubblica. |
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| NOMINA SEGGIO E COMMISSIONE DI GARA Si pubblica determinazione dirigenziale n. 3373 del 19/11/2019 e CV del presidente e commissari. |
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| Comunicazione sostituzione criterio C.3 della Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.
Si pubblica l'allegata comunicazione riguardante il criterio C.3 della Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica. |
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