Numero gara: 2024_SUA069 - SUA VE PER CONTO DI ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI SRL. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA DI PONTECREPALDO MEDIANTE ACCORDO QUADRO. N. GARA: 2024_SUA069


Dettaglio gara


Documentazione di Gara
Gara
 
BANDO DI GARA
     
(135,93 KiB)
 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
     
(1,34 MiB)
 
DETERMINA N. 141 DEL 26/09/2024 DI ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI
     
(151,64 KiB)
 
DISCIPLINARE DI GARA
     
(747,83 KiB)
 
RELAZIONE TECNICA
     
(68,95 KiB)
 
 
1.2 Procura [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico - Invio Non Congiunto]
     
Non è presente alcun documento
1.5 Documentazione dissociazione reati cessati ed art. 80 c. 7 D.Lgs. 50/2016 [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto]
     
Non è presente alcun documento
1.14 Documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico, finanziaria, tecnico-organizzativa [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto]
     
Non è presente alcun documento
1.6b Atto costitutivo GEIE/Consorzio Ordinario/Contratto di Rete [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [Amministrativa - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(40,47 KiB)
 
MODELLO DGUE [Amministrativa - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(92,91 KiB)
 

Dettaglio lotti


Documentazione dei Lotti
Lotto n.: 1
  Documentazione Amministrativa
 
1.10 Contratto di avvalimento [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
1.11 Garanzia a corredo dell'offerta [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
1.12 Attestazione del pagamento contributo A.N.AC. [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Congiunto]
     
Non è presente alcun documento
1.9 Dichiarazione Impresa ausiliaria in caso di avvalimento [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(46,00 KiB)
 
  Documentazione Economica
 
MODELLO DICHIARAZIONE ART. 102 COMMA 2 DEL CODICE [Economica - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(33,03 KiB)
 
MODELLO SCONTO LOTTO 1 [Economica - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(16,68 KiB)
 
Offerta Economica [Economica - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
Lotto n.: 2
  Documentazione Amministrativa
 
1.10 Contratto di avvalimento [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
1.11 Garanzia a corredo dell'offerta [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
1.12 Attestazione del pagamento contributo A.N.AC. [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Congiunto]
     
Non è presente alcun documento
1.9 Dichiarazione Impresa ausiliaria in caso di avvalimento [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(46,00 KiB)
 
  Documentazione Economica
 
MODELLO DICHIARAZIONE ART. 102 COMMA 2 DEL CODICE [Economica - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(33,03 KiB)
 
MODELLO SCONTO LOTTO 2 [Economica - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(16,70 KiB)
 
Offerta Economica [Economica - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
Lotto n.: 3
  Documentazione Amministrativa
 
1.10 Contratto di avvalimento [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
1.11 Garanzia a corredo dell'offerta [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento
1.12 Attestazione del pagamento contributo A.N.AC. [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Congiunto]
     
Non è presente alcun documento
1.9 Dichiarazione Impresa ausiliaria in caso di avvalimento [Amministrativa - Invio telematico - Dinamico e Multiplo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(46,00 KiB)
 
  Documentazione Economica
 
MODELLO DICHIARAZIONE ART. 102 COMMA 2 DEL CODICE [Economica - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(33,03 KiB)
 
MODELLO SCONTO LOTTO 3 [Economica - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(16,69 KiB)
 
Offerta Economica [Economica - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
Non è presente alcun documento



MessaggioDocumenti
Data: lunedì 11 novembre 2024
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 10



RISPOSTA

Ad ulteriore precisazione del Chiarimento n. 5 punto 4), sentito il RUP di Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l.  e tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, si ritiene che l’impegno dell’operatore economico al rispetto delle norme di cui al CCNL applicato e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” possa essere ritenuto contenuto minimo della dichiarazione di cui all’art. 102 del D. Lgs. 36/2023.

 

Il dirigente

Dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)

     
(182,95 KiB)
 
Data: venerdì 8 novembre 2024
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 9

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti validi per tutti i lotti:

1) In riferimento al punto 19 dell'art. 8 del CSA: si chiede se la richiesta di noleggiare le apparecchiature di telemedicina e/o organizzare giornate di screening previa sottoscrizione di apposito contratto sia a pagamento per la SA.

2) In riferimento al punto 19 dell'art. 8 del CSA: si chiede se il servizio di noleggio delle apparecchiature di telemedicina e/o l'organizzazione di giornate di screening previa sottoscrizione di apposito contratto possa considerarsi non obbligatorio per l'OE aggiudicatario.

3) con riferimento all'art 10 del CSA: "I fornitori devono garantire i seguenti servizi accessori: "ritiro dei prodotti resi invendibili per effetto dei provvedimenti assunti dalle competenti autorità, anche in pendenza di variazione di composizione, confezionamento e di quanto riportato sul foglietto illustrativo" si specifica che tale servizio potrà essere espletato in base agli accordi ed alle indicazioni dell'industria fornitrice.

RISPOSTA

1) Si veda risposta CHIARIMENTO N. 5, punto 1;

 

2) Si veda risposta CHIARIMENTO N. 5, punto 1;

 

3) Si veda risposta CHIARIMENTO N. 1, punto 3.

 

 

Il dirigente

Dott. Stefano Pozzer

     
(172,00 KiB)
 
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 8

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

Con la presente si richiede il seguente chiarimento:

1) si chiede alla spett.le SA se le seguenti somme a favore della Stazione Unica Appaltante della Città
metropolitana di Venezia non siano a carico degli OE aggiudicatari:
- Spese di funzionamento ai sensi dell’art. 11 comma 3 della Convenzione di Adesione alla
SUA VE per euro 2.040,00;

- Oneri spettanti per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D. Lgs. 36/2023:
euro 8.100,00, calcolati nella misura di ¼ del 2% e solo per i lotti 1 e 2 (importo superiore
ad euro 500.000,00);

- Rimborso del contributo a favore dell’ANAC per l’acquisizione del CIG: euro 660,00



RISPOSTA

1) Trattasi di voci obbligatorie del quadro economico che non sono a carico dell’aggiudicatario.

 

 

Il dirigente

Dott. Stefano Pozzer

     
(200,04 KiB)
 
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 7

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

 Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti validi per tutti i lotti:

1) In riferimento ai Contratti Collettivi applicabili, si chiede se è corretta l'interpretazione in base alla quale l'OE s'impegna ad applicare i CCNL in conformità alla normativa nazionale e territoriale.

2) In riferimento alla dicitura riportata nel DGUE: "3. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (Articolo 94, comma 5, lettera c);", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la dicitura possa considerarsi un refuso in quanto non pertinente con l'oggetto della gara.

RISPOSTA

1) Si conferma.

 

2) Si veda risposta CHIARIMENTO N. 6, punto 1).

 

Il dirigente

Dott. Stefano Pozzer

     
(187,34 KiB)
 
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 6

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti validi per tutti i lotti:

1) In riferimento alla seguente dichiarazione riportata nel documento DGUE: "Ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689?", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale tale dichiarazione si possa considerare un refuso, in quanto non pertinente con l'oggetto della gara.

2) In riferimento alla richiesta di forniture analoghe (ottobre 2021 - ottobre 2024), in considerazione che la documentazione amministrativa è unica per tutti i lotti, e l'OE potrà aggiudicarsi un solo lotto, si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale le stesse forniture possano essere presentate per tutti i lotti a cui l'OE intende partecipare, purché le forniture stesse siano almeno pari a quello posto a base di gara del lotto maggiore a cui si intende partecipare.

RISPOSTA

1) Il DGUE – Documento di gara unico europeo - è un modello autodicharativo standardizzato a livello europeo, approvato con regolamento della Commissione europea. Il DGUE deve essere compilato da parte dell’operatore economico per rendere le tutte le dichiarazioni previste dall’art. 91 del D. Lgs. 36/2023. Ove non ricorra la fattispecie l’o.e. risponderà “NO” o “non pertinente”.

 

2) Si conferma. Nel DGUE, nell’apposita sezione, dovrà essere compilata la tabella per ogni singolo lotto cui si partecipa indicando l’importo delle forniture analoghe nell’arco temporale previsto nel disciplinare di gara.

Il dirigente

Dott. Stefano Pozzer

     
(197,01 KiB)
 
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 5

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) In riferimento al punto 19 dell'art. 8 del CSA: si chiede se la richiesta di noleggiare le apparecchiature di telemedicina e/o organizzare giornate di screeening previa sottoscrizione di apposito contratto possa essere soddisfatta sulla base degli accordi che l'OE ha in essere al momento della richiesta della Stazione Appaltante.

 

2) In riferimento alla richiesta dell'art. 7 del CSA: "tutti i farmaci e i parafarmaci dovranno avere una data di scadenza non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili",  e alla richiesta dell'art. 8.8 del CSA: "di fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna; in caso di consegna di medicinali con scadenza inferiore ai 12 mesi, gli stessi potranno essere resi al fornitore dalla farmacia con emissione di relativa nota di credito senza che il fornitore possa opporre eccezione alcuna", si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all’attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società s’impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalla Vs. spettabile farmacia emettendo relativa nota di credito.

 

3) In riferimento alla richiesta prevista all'art. 8 punto 22 del CSA:" Atteso che Eraclea Patrimonio e Servizi srl svolge un servizio di pubblica utilità, le operazioni connesse con la fornitura in oggetto dovranno avere priorità sulle altre forniture, anche in caso di crisi del mercato o, in generale, di scarsità del prodotto. In caso di agitazioni sindacali e/o scioperi di categoria, le affidatarie dovranno comunque assicurare la consegna dei farmaci in "fascia A" e "fascia C", ovvero quelli considerati urgenti a giudizio insindacabile di Eraclea Patrimonio e Servizi srl., si precisa che l'OE potrà essere in grado di effettuarne le consegne in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento dell’ordine.

 

4) Con riferimento alla Dichiarazione di cui all'art. 102 co. 2 del D.Lgs36/2023, si chiede se possa considerarsi un refuso in quanto non riferibile al settore oggetto di gara.

 

5) Si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale per “Tipologia Prodotto” (come indicato all’art 2 del CSA) debba intendersi la categoria merceologica della banca dati Federfarma.

6) Con riferimento a quanto riportato all'art. 7 del CSA:"qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate",  si evidenzia che tale prescrizione potrà essere applicata compatibilmente alle indicazioni e prescrizioni dell'Industria Fornitrice.

 

7) Con riferimento all'art. 8 co. 12 del CSA, si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di consegna urgente, considerando che la Farmacia deve ricevere due consegne giornaliere come indicato dal CSA. Diversamente si chiede di stimare il numero di consegne urgenti per anno.

 

8) In riferimento alla vostra risposta al chiarimento sulla ritenuta dello 0,50%, Chiarimento n. 1 del 22 ottobre 2024, si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale i contratti esecutivi rientrino nella casistica A da voi indicata.

 

9) Si chiede se il CCNL H011 si considera valido per il presente appalto.

 

10) Gentilmente si chiede la pubblicazione del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione Veneto, da Regione del Veneto, UPI Veneto e ANCI Veneto.



RISPOSTA

Come riscontrato dal RUP di Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l., si forniscono le seguenti risposte:

 

1) Il noleggio di apparecchiature di telemedicina e/o l’organizzazione di giornate di screeening verranno richieste a discrezione della farmacia. Di volta in volta, verranno chiesti all’OE modalità e costi. L’offerta potrà essere accettata o rifiutata dalla farmacia. In caso di accettazione, verrà sottoscritto un contratto ad hoc.

 

2) Non è un quesito. Si prende atto.

 

3) Non è un quesito. Si prende atto.

 

4) L’art. 102 d.lgs 36/2023 dispone che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a)            garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b)            garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c)             garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.”

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Non si tratta quindi di refuso. L’OE dovrà pertanto indicare le modalità con cui intende adempiere agli impegni di cui al comma 1 art. 102 d.lgs 36/2023.

 

5) L’interpretazione è corretta.

 

6) L’interpretazione è corretta.

 

7) Trattasi di consegne caratterizzate da estrema urgenza. La farmacia, interfacciandosi con il paziente, valuterà l’effettiva urgenza e, con l'obiettivo comune di razionalizzare i consumi, cercherà di limitare il più possibile tali richieste. La stima del numero di consegne urgenti per anno è pari a 3.

 

8) Si ribadisce che per  CONTRATTI ESECUTIVI ai fini dell’applicazione della ritenuta in garanzia si ritiene di dover distinguere tra:

A) CONTRATTI ESECUTIVI che si completano in un’unica soluzione (ad esempio unica fornitura a fronte di un singolo ordine di acquisto), per i quali NON si deve procedere all’applicazione della ritenuta 0,5% in quanto la verifica della corretta esecuzione del singolo contratto esecutivo viene effettuata al momento della consegna della merce ordinata;

B) CONTRATTI ESECUTIVI nei quali vi siano plurime forniture (con consegne ripartite) a fronte di un unico ordine di acquisto, al quale va applicata la ritenuta in garanzia sulle fatture di acconto e ciò sino al completamento della fornitura, liquidando l’importo totale (comprensivo della ritenuta applicata nelle precedenti) solo con la fattura di saldo, previa verifica della corretta esecuzione del contratto esecutivo.

9) Si precisa che la dichiarazione del CCNL applicato è solamente indicativa e NON costituisce elemento discriminante dell’offerta; l’operatore economico potrà applicare un diverso CCNL purchè il contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.

 

10) Il documento è reperibile mediante il link indicato al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara.

 

Il dirigente

Dott. Stefano Pozzer

     
(238,28 KiB)
 
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 4

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti validi per tutti i lotti:

1) In riferimento al seguente capoverso del Disciplinare: "Gli importi di affidamento si intendono per costo finale del prodotto comprensivo di qualsiasi onere (spese di trasporto, imballo, ecc.), al netto dell'IVA, e dello sconto di gara.", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale gli importi dei lotti non dovranno essere depurati dello sconto offerto in sede di gara, ad es. l'importo del lotto 1 è pari ad euro 972.000,00, in caso di aggiudicazione sarà sempre pari ad euro 972.000,00 oppure tale importo dovrà essere depurato dello sconto offerto?

2) In riferimento al capoverso dell'art. 5 del Disciplinare: "La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE)", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, la documentazione a comprova dei requisiti, dovrà essere caricata nel suddetto fascicolo dopo l'espletamento della procedura di gara, in quanto l’operatività del FVOE 2.0 prevede che l'OE  debba attendere che la SA invii sulla piattaforma ANAC la richiesta di accesso al proprio fascicolo e l’OE  autorizzi l'accesso da parte della SA e proceda al caricamento della documentazione richiesta.

3) In riferimento all'oggetto della gara: "medicinali etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, Medicinali classificati equivalenti ai sensi della Legge 149- 26/7/2005, Medicinali stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90, alla Legge 49/2006 e L. 79/2014 e s.m.i., medicinali per uso veterinario, Medicinali SOP, Medicinali OTC, ossigeno terapeutico, medicinali omeopatici, PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti e vendibili in farmacia", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale, la fornitura di ossigeno terapeutico, si possa considerare un refuso, in quanto da determina Aifa tale fornitura non è gestita da nessun grossista, ma è necessario rivolgersi direttamente alle ditte specializzate che godono di requisiti particolari per stoccaggio e trasporto. 

4) In riferimento alla richiesta prevista al punto 5 dell'art. 8 del XSA:"disporre di un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento", si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il servizio possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale  presente nella Vs. Spett.le Farmacia e la disponibilità di un portale garantendo così uno stretto e costante rapporto con il personale farmacista.

5) In riferimento alla richiesta prevista al punto 4 dell'art. 8 del CSA: "comunicare, subito dopo la ricezione degli ordini, le voci mancanti via telematica, Email o telefono", si chiede se il servizio richiesto possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale  presente nella Vs. Spett.le Farmacia e la disponibilità di un portale.

6) In riferimento alla richiesta dell'art. 8 punto 14 del CSA:"permettere a Eraclea Patrimonio e Servizi srl di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali", si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale la f.cia possa decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne proposte dal fornitore alla f.cia su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione. Diversamente non sarebbe possibile nemmeno effettuare una previsione di utile stimato e tale clausola sembrerebbe non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull’operatore Economico. Si ricorda alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile."

7) In riferimento alla richiesta dell'art. 8 punto 14 del CSA: "permettere a Eraclea Patrimonio e Servizi srl di usufruire dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo, di cartelloni, opuscoli, espositori ed ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite", si chiede se tali servizi siano da considerarsi a pagamento e se siano eventualmente richiesti solo all'aggiudicatario del lotto 1 e se siano soggetti alla valutazione di disponibilità da parte dell’operatore economico. 

8) In riferimento alla richiesta dell'art. 8 punto 14 del CSA:"permettere a Eraclea Patrimonio e Servizi srl di avere il servizio di informazione e prenotazione di nuovi prodotti", si chiede cortesemente se sia corretta l'interpretazione secondo la quale per "prenotazione" si debba intendere l'inserimento dell'ordine tramite il Vostro sistema gestionale. Nel caso tale interpretazione non fosse corretta, si precisa che l'OE potrà essere in grado di effettuarne le consegne in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento dell’ordine.

9) In riferimento alla richiesta dell'art. 8 punto 15 del CSA:"fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informatico compatibile con i sistemi informatici di gestione della stessa Eraclea Patrimonio e Servizi srl", si chiede si chiede se tale prescrizione si possa considerare assolta mediante l’aggiornamento quotidiano tramite il sistema gestionale della farmacia.

10) In riferimento alla richiesta prevista dall'art. 8 punto 16 del CSA: "comunicare regolarmente via internet, o per mezzo di altri sistemi compatibili con i sistemi informatici di gestione di Eraclea Patrimonio e Servizi srl, le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'IVA) e delle offerte speciali o promozioni in atto", si chiede si chiede se tale prescrizione si possa considerare assolta mediante l’aggiornamento quotidiano tramite il sistema gestionale della farmacia.

11) In riferimento allo sconto richiesto sui Dispositivi Medici (Minimo 45%), trattandosi di categoria non prevista dalla Banca Dati Federfarma, ma di Tipologia di Prodotto, si chiede se sia possibile assimilarla al Parafarmaco, prevedendo un diverso sconto minimo di accesso. Diversamente la gestione risulterebbe difficoltosa e particolarmente gravosa gli OE interessati.

12) In riferimento alla richiesta prevista all'art. 8 punto 17 del CSA: "permettere lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo carico dei costi dei prodotti consegnati nei sistemi informatici di Eraclea Patrimonio e Servizi srl", si chiede si chiede se tale prescrizione si possa considerare assolta mediante l’aggiornamento quotidiano tramite il sistema gestionale della farmacia.

13) In riferimento alla richiesta prevista all'art. 11 del CSA:"In caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali ovvero altri eventi eccezionali, il fornitore sarà obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite all'art. 4 di ulteriori due unità, secondo le modalità da definirsi con Eraclea Patrimonio e Servizi srl",si evidenzia che tali fattispecie sono indipendenti dall’attività e dalla organizzazione del grossista e gli effetti sulla popolazione e sulle organizzazioni sono imponderabili e non possono essere valutati a priori. Alla luce di quanto sopra si chiede alla spett.le SA se possa considerarsi un refuso e se possa essere considerata corretta l’interpretazione in base alla quale il Grossista cercherà di mettere in atto le misure migliori a tutela della salute pubblica in accordo con il direttore della farmacia.

14) In riferimento alle prescrizioni dell'art. 16 del CSA, si chiede se quest'ultime possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione  (indicante i dati obbligatori previsti dalla fatturazione elettronica mediante il tracciato xml della P.A.), con l’aggiunta,  ove non evidenziato in fattura, di un  file xls indicante le ulteriori informazioni che dovessero essere richieste da parte della Vs. spettabile stazione appaltante.

15) Previo accordo con il direttore di farmacia si chiede alla spettabile SA se sia possibile consegnare a f.cia chiusa lasciando la merce presso un recapito sicuro.

16) In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato.  Si richiede pertanto, previo accordo con il Direttore di Farmacia, se sia possibile prevedere: 1) una consegna giornaliera il giorno di turno festivo; 2) in caso di più giorni festivi consecutivi prevedere la consegna  il primo giorno lavorativo successivo; 3) in caso di ordine nel giorno festivo prevedere un’unica consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo. Ciò al fine di soddisfare le esigenze della clientela della farmacia ed al contempo raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all’efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.

17) Si richiede se gli orari di consegna possano essere oggetto di successivo accordo con il direttore di farmacia. 

18) Si chiede cortesemente la pubblicazione della turnazione della farmacia con l'indicazione delle aperture domenicali e nei giorni festivi.

19) Si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di effettuare anche la consegna urgente, per errore del fornitore o in casi particolari. In accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti, infatti, è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile evitare le consegne in urgenza; tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all'efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.

20) In riferimento alla richiesta prevista all'art. 8 punto 19 del CSA:"effettuare gratuitamente il supporto logistico, comprensivo del servizio di raccolta campioni, nel caso di campagne di screening attuate attraverso le organizzazioni di categoria, quale ad esempio la campagna di prevenzione dei tumori del colon retto, ovvero noleggiare le apparecchiature di telemedicina e/o organizzare giornate di screening su istanza della Stazione appaltante, previa sottoscrizione di apposito contratto",  si chiede se tale richiesta possa considerarsi un refuso in quanto trattasi di un servizio costoso e di difficile organizzazione.



RISPOSTA

Come riscontrato dal RUP di Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l., si forniscono le seguenti risposte:

1) Trattasi di accordo quadro la cui durata è fissata in 48 mesi. Al raggiungimento dell’importo previsto per ogni singolo lotto, entro il termine della durata dell’accordo quadro, il relativo contratto sarà concluso.

2) Si conferma.

3) Si conferma che trattasi un refuso

4) Il collegamento giornaliero con il programma gestionale della farmacia e la disponibilità di un portale sono da ritenersi sufficienti per la normale gestione, tuttavia, in caso di necessità di ulteriori informazioni o risoluzione di eventuali problematiche, si chiede la possibilità di comunicare telefonicamente con un operatore.

 

5) Il servizio richiesto si ritiene assolto con il collegamento giornaliero con il gestionale della farmacia.

 

6) L’interpretazione in base alla quale la f.cia possa decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne proposte dal fornitore alla f.cia su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione risulta corretta.

 

7) I servizi saranno soggetti alla valutazione di disponibilità da parte dell’operatore economico. 

 

8) Si intende l'inserimento dell'ordine tramite il sistema gestionale o via internet tramite il portale dell’OE.

 

9) L’interpretazione è corretta.

 

10) L’interpretazione è corretta.

 

11) Come indicato all’art 2 del CSA, per Dispositivi medici si intendono i prodotti registrati dalla ditta produttrice come dispositivi medici in banca dati Federfarma e viene richiesto lo sconto minimo del 45%. I prodotti con EAN/MINSAN non registrato come dispositivo medico in banca dati Federfarma saranno assimilati al parafarmaco.

 

12) L’interpretazione è corretta.

 

13) Trattasi di refuso. Modalità e numero di consegne verranno accordate con il direttore della farmacia, non definite a priori.

 

14) È richiesto il tracciato xml. Per ogni articolo le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni: 1 il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione di ogni articolo; 2 il prezzo di acquisto iva esclusa; 3 la percentuale iva applicata; 4 il prezzo al pubblico iva inclusa; 5 la percentuale di sconto applicata; 6  il codice CIG relativo alla fornitura.; 7 l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment). II dati obbligatori devono essere inseriti nella fattura con tracciato .xml esclusa l’aggiunta in documenti con altro formato. Altri elementi NON obbligatori possono essere inviati con file di altro formato (.xls .doc ecc).

 

15) È possibile consegnare a farmacia chiusa, lasciando la merce presso un recapito sicuro. Modalità e orari verranno accordati col direttore.

 

16) Previo accordo con il direttore, le 3 casistiche potranno essere accettate.

 

17) Gli orari di consegna possono essere oggetto di successivo accordo con il direttore di farmacia, ma per motivi organizzativi e di servizio al cittadino, non potranno ritardare quelli indicati nel bando di oltre 30 minuti.

 

18) Al momento è possibile fornire solo le aperture domenicali e festive del 2025, in quanto i turni vengono definiti annualmente da AULSS di appartenenza: 6 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo, 15 novembre, 13 dicembre. Per quanto riguarda i turni nelle giornate di sabato, la farmacia rimarrà aperta anche nel pomeriggio, ma non viene richiesta alcuna consegna aggiuntiva, salvo previo accordo con il fornitore.

 

19) Trattasi di consegne caratterizzate da estrema urgenza e per errore del fornitore. La farmacia, interfacciandosi con il paziente, valuterà l’effettiva urgenza e, con l'obiettivo comune di razionalizzare i consumi, cercherà di limitare il più possibile tali richieste.

 

20) Ad oggi è attivo lo screening colon retto e le provette vengono raccolte dal grossista e consegnate all’AULSS di competenza una sola volta alla settimana. Si chiede che venga garantito lo stesso servizio.

Nel caso vengano attivati ulteriori campagne di screening, verranno presi accordi con il direttore di farmacia.

Il noleggio di apparecchiature di telemedicina e le giornate di screening si intendono a pagamento, previa sottoscrizione di apposito contratto.

 

 

 

Il dirigente

Dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)

     
(250,59 KiB)
 
Data: martedì 5 novembre 2024
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 3

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

In riferimento alla richiesta dell'art. 10 del Disciplinare di gara lettera a): "Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del Codice l’importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.
a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000", si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale per gli operatori economici in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sarà possibile emettere le polizze con la riduzione del 30% pari rispettivamente: Lotto 1 euro  18.662,40 - Lotto 2 euro 12.441,60 - Lotto 3 euro 3.456,00.



RISPOSTA

Risposta

Si conferma l’applicazione della riduzione del 30% sull’importo della garanzia in caso di possesso da parte dell’operatore economico partecipante della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e quindi anche UNI EN ISO 9001:2015.

In merito agli importi delle polizze, ci risulta che applicando la riduzione del 30% agli importi della garanzia provvisoria per ogni singolo lotto, come indicati nella tabella del paragrafo 10 del Disciplinare di gara, gli importi corretti sono i seguenti:

 

Lotto

Valore complessivo del lotto

euro

Importo della garanzia provvisoria

euro

Importo con riduzione del 30%

Lotto 1

1.166.400,00

23.328,00

16.329,60

Lotto 2

777.600,00

15.552,00

10.886,40

Lotto 3

216.000,00

4.320,00

3.024,00

     
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 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 2

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

In riferimento all’art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara: "Esecuzione con buon esito negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando di gara (ottobre 2021 – ottobre 2024) di forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara". Considerata la difficoltà di ottenere certificazioni per frazioni di anno si chiede gentilmente se la Vs. Spett.le SA possa ritenere assolto il requisito con la presentazione da parte dell'OE di un elenco di forniture analoghe svolte nell'intero Anno 2021, nell'Anno 2022 e nell'Anno 2023, forniture certificate dai bilanci degli enti pubblici e/o privati, purché rispettino il requisito richiesto per un importo complessivo almeno pari a quello posto a base di gara del lotto a cui si intende partecipare.



RISPOSTA

Risposta

Come specificato nel disciplinare di gara, il concorrente deve indicare nel DGUE, per ogni lotto a cui intende partecipare, le forniture analoghe a quelle oggetto della gara, eseguite nell’arco di tempo indicato (ottobre 2021 – ottobre 2024). La stazione appaltante procederà, nei confronti dell’aggiudicatario, alla   verifica di quanto dichiarato, chiedendo allo stesso di caricare nel FVOE la comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

     
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Data: martedì 22 ottobre 2024
 DOMANDA

CHIARIMENTO N. 1

 

 

Un  operatore economico ha inviato la seguente richiesta di chiarimento:

 

1 - Con riferimento all’art. 17 del capitolato di gara che si riporta: 

Ai sensi comma  6 dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. su ogni pagamento dovrà essere operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Pertanto l’importo fatturato dovrà essere al netto della ritenuta percentuale dello 0,5%, sopracitata dovrà essere trattenuta sull’imponibile da fatturare ci preme precisare che tale ritenuta viene applicata solo nell’ambito di contratti di durata e solo quando sono previsti pagamenti progressivi inerenti a prestazione soggette a verifica al termine del contratto e questo al fine di garantire la regolarità contributiva.

La fornitura di farmaci non può essere considerata un contratto di durata, viene stipulato un contratto che disciplina singole ed autonome forniture che si concludono con la consegna dei farmaci di volta in volta ordinati e per i quali, secondo quanto previsto dal Capitolato, è dovuto il pagamento complessivo relativo al corrispettivo. 

In base a quanto sopra riportato e degli orientamenti giurisprudenziali vi chiediamo pertanto se è corretta la vostra richiesta di trattenuta dello 0,5% o se possa considerarsi un refuso.

 

2 - Vi chiediamo di dettagliarci indicando per singola voce la spesa relativa a:

-          Totale spese contratto

-          Totale spese di pubblicazione

-          Eventuali spese di procedura

Vorrete inoltre specificare in quale misura verranno ripartite tra gli aggiudicatari anche nel caso  non venissero aggiudicati tutti i lotti. 

 

3 - Con riferimento all’Art. 10 – Servizi Accessori a carico delle affidatarie si chiede di meglio specificare cosa intendete con:

“i fornitori devono garantire …. Ritiro dei prodotti resi invendibili per effetto dei provvedimenti assunti dalle competenti autorità, anche in pendenza di variazione di composizione, confezionamento e di quanto riportato sul foglietto illustrativo “

Ritenete con questo che l’aggiudicatario debba provvedere al ritiro di prodotti presenti nelle circolari per i quali si prevede il reso diretto all’ASSINDE da parte delle farmacie ?

Ricordiamo  che non è possibile effettuare il ritiro dei medicinali scaduti  o revocati in quanto  attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi del D.lgs 152/06

 



RISPOSTA

Come riscontrato dal RUP del Comune di Cavallino-Treporti, si forniscono le seguenti risposte:

1. In relazione alla vostra richiesta di precisazione si evidenzia come il comma 6 dell’art 11 del D.lgs 36/2023 NON faccia alcuna distinzione tra le possibili ipotesi di contratti di Fornitura (di durata, periodica o continuata; ovvero istantanei, a esecuzione immediata o differita).

Parimenti le linee guida ANAC impongono l’applicazione della ritenuta dello 0,5% ai contratti di fornitura al pari dei contratti di appalto senza alcuna specificazione.

Tuttavia, rilevato che il CONTRATTO QUADRO costituisce un contratto normativo, dal quale NON scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia consiste nel vincolare, alla disciplina fissata con l’accordo quadro, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. CONTRATTI ESECUTIVI; ai fini dell’applicazione della ritenuta in garanzia si ritiene di dover distinguere tra:

-A) contratti esecutivi che si completano in un’unica soluzione (ad esempio unica fornitura a fronte di un singolo ordine di acquisto), per i quali NON si debba procedere all’applicazione della ritenuta 0,5% in quanto la verifica della corretta esecuzione del singolo contratto esecutivo viene effettuata al momento della consegna della merce ordinata;

-B) contratti esecutivi nei quali vi siano plurime forniture a fronte di un unico ordine di acquisto, al quale va applicata la ritenuta in garanzia sulle fatture di acconto e ciò sino al completamento della fornitura, liquidando l’importo totale (comprensivo della ritenuta applicata nelle precedenti) solo con la fattura di saldo, previa verifica della corretta esecuzione del contratto esecutivo.

 

2. Come indicato al paragrafo 22 del Disciplinare di gara, gli accordi quadro (uno per ogni lotto) saranno stipulati in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

Ai sensi dell’art. 18, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 è previsto l’assolvimento da parte dell’aggiudicatario dell’imposta di bollo il cui valore, in relazione all’importo contrattuale, è determinato dalla tabella dell’allegato I.4 del medesimo decreto legislativo (per importi contrattuali compresi tra euro 150.000,00 e 1.000.000,00 l’imposta è pari ad euro 120,00).

Non vi sono spese di pubblicazione.

In merito ai costi di partecipazione alla procedura di gara, è richiesto al concorrente l’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad euro 16,00 per la presentazione della domanda di partecipazione, le cui modalità di versamento sono indicate al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara.

 

3. L’art. 10 del Capitolato “Servizi Accessori a carico delle affidatarie” chiede il ritiro da parte dell’aggiudicatario di prodotti invendibili in quanto ritirati, sospesi o revocati solo se forniti alla farmacia dall’aggiudicatario stesso.

Nulla viene richiesto in merito ai prodotti scaduti che sono gestiti tramite reso diretto ad ASSINDE da parte della farmacia.
     
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MessaggioDocumenti
Data: lunedì 18 novembre 2024
 AVVISO
Si comunica che la prima seduta pubblica prevista per il giorno martedì 19 novembre 2024 è stata rinviata al giorno mercoledì 20 novembre alle ore 09:00.
     
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