DOMANDA
Un operatore economico ha formulato il seguente quesito: Con riferimento al punto dell’offerta tecnica C.2 Welfare aziendale, che al fine dell’attribuzione di 10 punti su 100 prevedono: C.1 Certificazione responsabilità sociale ed etica possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. C.2 a) Adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. C.2 b) Adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con attivazione di percorsi formativi specifici per l’inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l’aggiornamento costante delle risorse presenti; C.2. c) Adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con attivazione con attivazione di corsi finalizzati a promuovere la Cyber security, l’acquisizione di digital skills e l’utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali E stante che citato art. 47 c. 4 del D.L. 77/2021 recita: Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parita' di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e' determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione, nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma7, e' requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Visto che tutti i punti C. focalizzano l’attribuzione del punteggio sulla presenza di personale dipendente; Visto che la presenza di personale dipendente non è esplicitamente richiesta dal disciplinare; Visti i contenuti del comma 4 che evidenziano come Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, Stante che gli scriventi sono un RTP non costituito i cui componenti sono singoli professionisti in assenza di personale dipendente ed una società di ingegneria con un dipendente, al quale aggregare il giovane professionista, e che non prevede di effettuare assunzioni per l’espletamento dell’incarico in oggetto, essendo le professionalità richieste tutte assolte dagli associati. Si chiede se la dichiarazione che preveda le misure di cui ai punti C.2a, C.2b C.2c da attribuirsi al giovane professionista. Possa essere considerata valida al fine dell’attribuzione del punteggio premiale. Si chiede inoltre, per principio di proporzionalità e non discriminazione, se in alternativa a SA8000 sia da considerare valido per le aziende di piccole dimensioni, inferiori ai 15 dipendenti, l’autocertificazione dell’adozione di una regolamentazione interna avente il medesimo scopo. In alternativa si chiede di chiarire in che maniera possa il suddetto RTP essere soggetto all’attribuzione di tale punteggio che agli scriventi appare di fatto strutturalmente precluso.
RISPOSTA
Si riporta la risposta del RUP, dott. Rino Cenedese: in riferimento ai quesiti pervenuti preliminarmente rappresenta che: - i servizi oggetto di gara sono afferenti a finanziamenti PNRR e che i documenti sono stati predisposti tenendo conto degli obiettivi di parità come declinati nell’art. 47 del D.L. 31.05.2021 n. 77 e nel DPCM 07.12.2021 “Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e del PNC”; - il criterio di valutazione C “Ulteriori criteri premiali art. 47, comma 4, D.L. n.77/2021” è stato individuato dal sottoscritto in aderenza al perseguimento degli obiettivi determinati dalla normativa sopra citata e scelto tra le clausole di premialità proposte dalle citate “Linee Guida”, pertanto: · detto criterio C, per il quale è previsto il punteggio di massimo 10 punti, è composto dai seguenti sub-criteri: - C.1 - Certificazione responsabilità sociale ed etica possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente - per il quale è previsto il punteggio di n. 4 punti; - C.2. - Welfare aziendale - per il quale è previsto il punteggio massimo di n. 6 punti sulla base del numero di interventi adottati dall’operatore economico tra quelli indicati nella Tabella n.5 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica del disciplinare; · il disciplinare precisa che “il punteggio previsto per ciascun sub-criterio tabellare/quantitativo verrà assegnato: - per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e reti in caso di possesso dell’elemento richiesto almeno da uno dei soggetti costituenti il raggruppamento; - per i consorzi stabili, in caso di possesso dell’elemento richiesto dal consorzio medesimo e/o dalle consorziate designate come esecutrici; · che trattasi di premialità aggiuntiva relativa alla valutazione dell’offerta e non di requisito di idoneità alla partecipazione, non precludendo la presenza di professionisti o aggregazioni che non abbiano dipendenti. Relativamente ai quesiti posti dal concorrente, quindi, si risponde come di seguito: QUESITO 1: “Si chiede se la dichiarazione che preveda le misure di cui ai punti C.2a, C.2b C.2c da attribuirsi al giovane professionista. Possa essere considerata valida al fine dell’attribuzione del punteggio premiale.” RISPOSTA 1: L’attribuzione dei punteggi previsti dal criterio C.2 (Welfare aziendale) verrà valutata con riferimento ai soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo e ai propri dipendenti; a tal fine, si richiamano le citate Linee Guida e il parere del MIT n. 1361 del 14/06/2022 dove, in tema di obblighi di assunzione del personale femminile e giovanile, fa riferimento al “perfezionamento di contratti di lavoro subordinato”; pertanto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la figura del giovane professionista sarà valutata solo se inquadrato come tale. QUESITO 2: “Si chiede inoltre, per principio di proporzionalità e non discriminazione, se in alternativa a SA8000 sia da considerare valido per le aziende di piccole dimensioni, inferiori ai 15 dipendenti, l’autocertificazione dell’adozione di una regolamentazione interna avente il medesimo scopo.” RISPOSTA 2: Qualora non in possesso della certificazione SA 8000 o equivalente, il concorrente dovrà produrre apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 specificando le misure in concreto adottate in riferimento ai requisiti che costituiscono oggetto della certificazione SA 8000. QUESITO 3: “In alternativa si chiede di chiarire in che maniera possa il suddetto RTP essere soggetto all’attribuzione di tale punteggio che agli scriventi appare di fatto strutturalmente precluso.” RISPOSTA 3: Questo quesito trova soluzione di fatto nelle precedenti risposte. Il dirigente dott. Stefano Pozzer |